Sicurezza nei cantieri

Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri

Il committente, colui per conto del quale viene costruita l’opera, nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese esecutrici, ha l’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza.

Quella del coordinatore per la sicurezza è una figura professionale importantissima, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri.

Il coordinatore della sicurezza è una figura chiave, che si trova nella posizione intermedia, di collegamento, tra il committente ed i progettisti, insieme ai quali spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere.

Sicurezza nei cantieri: il Coordinatore in fase di progettazione

La definizione della figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione si può desumere dal Testo Unico della sicurezza di cui il D.Lgs 81/2008, ma principalmente è la figura che, interagendo con i progettisti dell’opera nella fase di progettazione, predispone il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera, contenete le informazioni utili al fine della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari, nonché la stima dei costi della sicurezza.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il quale è parte integrante del contratto di appalto, è correlato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendente almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica degli scavi.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto sia nel piano di sicurezza e coordinamento, sia nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

L’impresa ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

Coordinatore in fase di esecuzione

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ha il compito, mediante visite ispettive in cantiere, di verificare che le prescrizioni, previste da Piano di Sicurezza e Coordinamento, vengano correttamente rispettate dalle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi.

Il ruolo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è un ruolo puramente operativo che assume forma dall’avvio dei lavori. E’ un professionista esecutivo dunque, che segue passo passo l’andamento dei lavori.

I compiti del coordinatore in fase di esecuzione durante la realizzazione dell’opera sono:

  • Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • Verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo; Adeguare al piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli obblighi e misure generali di tutela, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
  • Sospende, in caso di pericolo grave è imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Ecco perché devi nominare un Coordinatore della Sicurezza

Se devi ristrutturare un immobile, e in cantiere accederà più di un’impresa esecutrice, allora la legge ti impone di nominare un Coordinatore della Sicurezza!
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